Soggetti formatori e sedi territoriali

AIFES rientra tra i soggetti formatori previsti dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025?

Sì, in base alla Parte I, punto 1.3 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, AIFES può operare come soggetto formatore, in quanto associazione sindacale di categoria datoriale che dichiara il possesso dei requisiti di rappresentatività comparativa a livello nazionale previsti dall’Accordo. AIFES è firmataria di numerosi contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ed è presente su tutto il territorio italiano, elementi che rientrano tra i criteri individuati dall’Accordo.

Esiste un parere legale che conferma la legittimità di AIFES come soggetto formatore?

Sì, è stato redatto un Parere Pro Veritate che analizza e conferma la piena legittimità di AIFES ad operare come soggetto formatore nell’ambito della sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il documento esamina i requisiti normativi, la natura giuridica dell’Associazione e la conformità del modello organizzativo adottato, concludendo per la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente.

Scarica il Parere Pro Veritate (PDF)

Le Sedi territoriali AIFES come sono legittimate?

Le sedi territoriali AIFES operano sulla base di specifica convenzione con il soggetto formatore nazionale, svolgendo attività in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto dello statuto e delle procedure organizzative previste. Nell’ambito di tale organizzazione, le sedi operano come estensioni operative della struttura nazionale, garantendo uniformità nella gestione delle attività formative. La convenzione disciplina i rapporti operativi tra le parti, ma l’erogazione della formazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. In particolare, le sedi devono assicurare la presenza delle figure previste (come il responsabile del progetto formativo e i docenti qualificati), nonché un’adeguata organizzazione documentale e didattica conforme alla normativa vigente. Per ciascun corso è individuato un unico soggetto formatore responsabile, al quale fanno capo tutti gli adempimenti previsti dalla normativa. Questo modello organizzativo consente di garantire percorsi formativi coerenti, tracciabili e omogenei su tutto il territorio nazionale.

Le Sedi territoriali AIFES come operano?

AIFES, in qualità di soggetto formatore, affianca le proprie sedi mettendo a disposizione strumenti e supporti operativi per consentire lo svolgimento delle attività formative nel rispetto dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Tra questi rientrano modelli organizzativi, documentazione tecnica, sistemi di gestione centralizzati, piattaforme e-learning conformi e strumenti per la verifica dell’apprendimento e la tracciabilità dei percorsi formativi. I contenuti didattici specifici del corso, quali slide e materiali espositivi, sono predisposti dai docenti incaricati, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dalla normativa vigente e del progetto formativo. Tale supporto si inserisce in un modello organizzativo condiviso, finalizzato a garantire uniformità, qualità e tracciabilità dei percorsi formativi su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la responsabilità del soggetto formatore per ciascun corso. Tutto questo fa parte di un progetto condiviso, costruito attorno a un marchio solido e riconosciuto a livello nazionale. L’obiettivo è consentire alle sedi di operare in modo strutturato e conforme, offrendo una formazione completa e coerente con le disposizioni applicabili.

Il datore di lavoro è un soggetto formatore?

Sì, il datore di lavoro può organizzare direttamente i corsi di formazione ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici. In questo caso il datore di lavoro assume il ruolo di soggetto formatore e deve garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, inclusa l’organizzazione del corso, la presenza di docenti qualificati e la corretta gestione della documentazione formativa.

Quali sono le responsabilità del datore di lavoro quando assume il ruolo di soggetto formatore?

Il datore di lavoro, in quanto soggetto formatore, è responsabile della corretta organizzazione ed erogazione della formazione, nonché della conformità dei percorsi formativi ai requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. In particolare, deve garantire la qualità dei contenuti, l’impiego di docenti qualificati, la regolare frequenza dei partecipanti, la verifica dell’apprendimento e la corretta gestione e conservazione della documentazione formativa.

La formazione erogata da un ente accreditato in una specifica regione è valida anche nelle altre regioni d’Italia?

Si, la formazione erogata da un ente accreditato presso una Regione o Provincia autonoma è riconosciuta come valida su tutto il territorio nazionale, purché il corso sia svolto nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Gli attestati rilasciati, se conformi alla normativa, hanno validità su tutto il territorio nazionale. Per fare un esempio concreto, AIFES è accreditata in Sicilia, Sardegna e Piemonte, e questo consente alle sedi operative in tali regioni di erogare corsi validi su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Tale riconoscimento rappresenta un elemento di qualificazione dell’attività formativa, contribuendo a rafforzare l’affidabilità e l’operatività delle sedi sul territorio.

Unicità del soggetto formatore. Cosa si intende?

In ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore, responsabile dell’intero percorso formativo, inclusa la progettazione, l’erogazione, la verifica dell’apprendimento e la gestione della documentazione, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Anche qualora collaborino più soggetti nell’organizzazione o nello svolgimento del corso, è necessario che sia chiaramente identificato un unico soggetto responsabile. Nel modello organizzativo AIFES, le sedi territoriali, se in possesso dei requisiti previsti da AIFES in coerenza con la normativa vigente, operano in nome e per conto del soggetto formatore, svolgendo un ruolo operativo nella gestione e realizzazione dei corsi secondo le procedure definite. Ciò consente alle sedi di operare con autonomia organizzativa, all’interno di un sistema coordinato e tracciabile, fermo restando che la responsabilità complessiva del percorso formativo rimane in capo al soggetto formatore. Questo modello garantisce serietà, uniformità e coerenza con le disposizioni normative vigenti.

Un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, può operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia?

No. L’accreditamento regionale, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna Regione o PA.

Le sedi AIFES possono organizzare corsi in autonomia?

Le sedi territoriali possono organizzare e gestire operativamente i corsi nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti dal sistema AIFES e dalla normativa vigente. Tale attività si svolge in coordinamento con il soggetto formatore, che rimane responsabile della conformità del percorso formativo.

Chi è il soggetto formatore nei corsi organizzati dalle sedi AIFES?

Nei corsi organizzati nell’ambito del sistema AIFES, il soggetto formatore è individuato in modo univoco per ciascun corso, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Le sedi territoriali operano in nome e per conto del soggetto formatore, contribuendo operativamente alla realizzazione del corso, mentre la responsabilità complessiva rimane in capo al soggetto formatore individuato.

Le sedi territoriali AIFES possono rilasciare attestati?

Gli attestati di formazione sono rilasciati dal soggetto formatore individuato per il corso, nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Le sedi territoriali, nell’ambito del sistema organizzativo AIFES, operano secondo le procedure definite e contribuiscono alla gestione operativa del corso, fermo restando che la validità dell’attestato è legata al soggetto formatore responsabile.

È possibile erogare corsi di formazione specifica (es. rischio medio) rivolti ad aziende appartenenti a diversi codici ATECO e organizzare aule interaziendali con partecipanti di settori differenti?

Sì, è possibile, purché sia garantita l’omogeneità dei partecipanti in termini di mansioni e rischi e i contenuti siano coerenti con la valutazione dei rischi aziendali.

Chi è responsabile in caso di controllo ispettivo?

In caso di verifica da parte degli organi di vigilanza, la responsabilità della conformità del percorso formativo ricade sul soggetto formatore individuato per il corso, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Le sedi territoriali collaborano operativamente alla realizzazione del corso nel rispetto delle procedure adottate. Nel corso delle verifiche ispettive possono essere oggetto di controllo anche il responsabile del progetto formativo e i docenti, in relazione alle attività di rispettiva competenza.

Chi garantisce la qualità dei contenuti formativi?

La qualità dei contenuti formativi è garantita dal soggetto formatore attraverso il rispetto dei contenuti minimi previsti dalla normativa e l’impiego di docenti qualificati. I docenti predispongono i materiali didattici nel rispetto del progetto formativo e delle disposizioni normative applicabili.

Responsabile progetto formativo, docenti e tutor

Quali requisiti deve possedere il responsabile del progetto formativo?

Il responsabile del progetto formativo ha comprovata e documentata esperienza (almeno triennale) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dalla legislazione vigente. È il responsabile della progettazione formativa ed è coinvolto nell’analisi dei fabbisogni formativi. In particolare, nei corsi erogati in modalità e-learning deve essere in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dalla legislazione vigente, di comprovata e documentata esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché di specifiche competenze riguardanti la progettazione formativa in modalità e-learning.

Quali requisiti deve avere il docente dei corsi?

Il docente deve possedere i requisiti di qualificazione previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, come definiti nell’allegato relativo ai criteri del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Tali requisiti devono essere coerenti con i contenuti del corso e con le materie oggetto della docenza. Per specifici percorsi formativi possono essere richieste ulteriori competenze o requisiti professionali, in relazione alla tipologia di formazione erogata. In AIFES, per assicurare il rispetto di questi requisiti, è stato introdotto un sistema interno di controllo strutturato: ogni sede è tenuta a compilare e utilizzare un curriculum vitae redatto secondo quanto previsto dal DPR 445/2000, che comporta responsabilità legali in caso di dichiarazioni false.

Quali requisiti deve avere il Tutor ?

Il tutor formativo è una figura specializzata nelle dinamiche di interazione all'interno dei contesti didattici, sia in presenza che in modalità virtuale. Possiede competenze specifiche nel monitoraggio del percorso formativo e nell’assistenza operativa ai discenti e ai docenti.È responsabile della supervisione dell’attività didattica, rileva e interpreta i bisogni dei partecipanti e garantisce il rispetto degli aspetti organizzativi che incidono sulla gestione dell’aula. Il suo compito principale è assicurare la coerenza tra lo svolgimento del corso, gli obiettivi formativi e quanto previsto dal progetto didattico.

Il tutor può essere anche docente?

No, Perché l’Accordo lo identifica espressamente come una figura di supporto al docente, con funzioni di assistenza nella gestione del percorso formativo e nelle attività didattiche, contribuendo al buon andamento del corso e al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Dove è obbligatoria la presenza del tutor?

Il tutor d’aula è sempre previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza). Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti.

I requisiti dei docenti formatori previsti dal D.I. 6 marzo 2013, si applicano anche ai relatori dei seminari/convegni validi ai fini dell’aggiornamento previsti dall’Accordo 59/2025?

No, in quanto i requisiti dei docenti si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2). Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla Parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.

Nel caso in cui il soggetto formatore organizzi il corso presso un’azienda, è possibile individuare un tutor d'aula tra i dipendenti dell'azienda destinataria della formazione, il quale non sarà, dunque, un dipendente dell’ente formatore?

L’Accordo SR 59/2025 definisce il ruolo e i compiti del tutor, non rilevando il profilo contrattuale che intercorre tra lo stesso e il soggetto formatore.

Fascicolo del corso

Cos’è il fascicolo del corso?

Il fascicolo del corso rappresenta la memoria documentale dell’intero percorso formativo (sia completo che aggiornamento) e raccoglie in modo ordinato tutte le evidenze relative alla progettazione, all’erogazione e alla verifica del corso. È predisposto e conservato dal soggetto formatore, anche in formato digitale, e deve essere mantenuto per almeno 10 anni, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Quali elementi deve contenere il fascicolo del corso per essere considerato completo e conforme alla normativa vigente?

Il fascicolo del corso deve contenere tutte le informazioni essenziali, come i dati anagrafici dei partecipanti, il registro presenze con le firme, l’elenco dei docenti coinvolti anch’esso firmato, il progetto formativo con il relativo programma, e infine il verbale della verifica finale previsto dalla normativa. Si tratta, quindi, di uno strumento indispensabile per garantire la qualità, la trasparenza e la validità del percorso formativo svolto.

Cos’è il progetto formativo?

Il progetto formativo è il documento che identifica e guida l’intero corso: obbligatorio per ogni attività formativa (corso completo o aggiornamento), raccoglie in modo strutturato tutte le informazioni essenziali, dall’analisi dei fabbisogni alla progettazione didattica, dalle modalità di erogazione ai materiali utilizzati, fino ai criteri di verifica ed efficacia dell’apprendimento. È al tempo stesso carta d’identità e bussola del percorso formativo.

I verbali delle verifiche finali sono obbligatori?

Si, in ogni corso di formazione o aggiornamento, la redazione del verbale della verifica finale è obbligatoria. Si tratta di un documento ufficiale predisposto dal soggetto formatore, anche a cura della sede territoriale che ha gestito operativamente il corso, nell’ambito del modello organizzativo adottato. Il verbale, che può essere redatto in formato cartaceo o elettronico, deve contenere almeno i dati identificativi del soggetto formatore, la tipologia e la durata del corso, l’elenco dei partecipanti con i relativi esiti, il luogo e la data della verifica e la firma del responsabile del progetto formativo. Qualora la prova consista in un colloquio, è necessario riportare anche gli argomenti trattati. Il verbale costituisce parte integrante della documentazione del corso ed è fondamentale per garantire la tracciabilità e la conformità del percorso formativo alle disposizioni normative.

Come AIFES supporta le sedi nella gestione del fascicolo del corso?

AIFES supporta le proprie sedi nella gestione del fascicolo del corso mettendo a disposizione strumenti operativi e una piattaforma dedicata, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Attraverso tali strumenti, le sedi possono gestire in modo strutturato la documentazione del corso, inclusi il progetto formativo, la raccolta delle informazioni sui docenti, la gestione delle presenze, i test di verifica finale e la redazione dei verbali. Il sistema è progettato per facilitare l’organizzazione, la tracciabilità e la corretta gestione dei percorsi formativi, nel rispetto delle procedure definite. Il ruolo di AIFES è quindi quello di fornire un supporto concreto alle sedi, attraverso strumenti e modelli operativi che consentono di gestire in modo ordinato e conforme la documentazione del corso.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni stabilisce che in tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, ma in alcune tabelle non è indicata la modalità. Significa che la verifica finale non è prevista?

No, la verifica finale è sempre obbligatoria. L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e il punto 5 della Parte I dell’Accordo SR 59/2025 stabiliscono che tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono prevedere una verifica finale, con relativo verbale. Se per alcuni percorsi non sono indicate modalità specifiche nelle tabelle dell’Accordo, ciò non significa che la verifica non sia prevista. In questi casi il soggetto formatore è responsabile di definire le modalità più idonee per la verifica (es. test scritto, orale, prova pratica se pertinente). Deve essere garantita la tracciabilità: verbale, registrazione dell’esito e archiviazione.

Lavoratori

C’è un termine entro il quale va formato un nuovo lavoratore?

La formazione del lavoratore deve essere effettuata in occasione dell’assunzione e, ove possibile, prima dell’inizio dell’attività lavorativa oppure contestualmente ad essa, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve comunque garantire che il lavoratore riceva un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza prima di essere adibito a mansioni che comportino rischi specifici.

Quali sono le indicazioni per i lavoratori stranieri?

Per i lavoratori stranieri è necessario verificare, prima dell’avvio del corso, la comprensione della lingua utilizzata nella formazione, al fine di garantire l’efficacia del percorso formativo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora emergano difficoltà linguistiche, devono essere adottate soluzioni idonee a garantire la piena comprensione dei contenuti, quali l’utilizzo di un mediatore linguistico-culturale, materiale didattico tradotto o altre modalità di supporto adeguate. La formazione deve essere erogata in modo tale da assicurare che i contenuti siano effettivamente compresi dal lavoratore.

A chi spetta verificare la conoscenza della lingua dei lavoratori ai fini della formazione e come deve essere effettuata?

La verifica spetta al datore di lavoro, che deve accertare la comprensione della lingua veicolare prima della formazione. Deve adottare modalità idonee a garantire che i contenuti siano realmente compresi.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP è tenuto a frequentare anche il corso di 16 ore previsto per i datori di lavoro, oltre al percorso specifico per DDL-RSPP?

Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede che il datore di lavoro debba frequentare il corso di formazione base previsto per tale figura. Successivamente, per poter svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve frequentare anche il percorso specifico per DDL-RSPP. Il corso per datore di lavoro costituisce quindi requisito propedeutico obbligatorio per l’accesso al percorso DDL-RSPP.

Un datore di lavoro che ha già frequentato il corso per svolgere direttamente i compiti di RSPP, secondo la normativa precedente, deve comunque frequentare anche il nuovo corso di 16 ore previsto per i datori di lavoro?

No. In base alla tabella di riconoscimento dei crediti formativi di cui all’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il datore di lavoro che ha già frequentato il corso per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP, secondo le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, non è tenuto a frequentare il corso per datore di lavoro della durata di 16 ore. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento quinquennale, secondo quanto previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.

Se una persona ha già frequentato il corso per dirigenti (16 ore) e successivamente diventa datore di lavoro, è tenuta a frequentare anche il corso previsto per i datori di lavoro?

No. In base alla tabella di riconoscimento dei crediti formativi di cui all’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il dirigente che ha frequentato il corso secondo le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non è tenuto a frequentare il corso per datore di lavoro della durata di 16 ore. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento quinquennale, secondo quanto previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.

Quale percorso formativo deve seguire il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP?

Deve frequentare il corso per datore di lavoro previsto dall’Accordo 59/2025 (modulo propedeutico) e successivamente il percorso RSPP composto da un modulo comune e da eventuali moduli tecnici-integrativi in base al settore di attività.

Il credito formativo dei corsi abilitanti resta valido nel tempo o decade in assenza di aggiornamenti? È possibile aggiornare un titolo scaduto da oltre 10 anni?

Il credito formativo resta valido solo se aggiornato entro 10 anni. Superato tale termine, il titolo perde efficacia e deve essere rifatto. Se invece i 10 anni non sono trascorsi, è possibile effettuare l’aggiornamento anche tardivamente.

Preposto

La formazione del preposto può ancora essere svolta secondo le modalità previste dal vecchio Accordo Stato-Regioni del 2011, in attesa di ulteriori aggiornamenti?

Il preposto - in questo primo anno di applicazione dell'Accordo - potrà essere formato (o "aggiornato") secondo le precedenti regole, avendo in tal caso "credito formativo totale".
Se l’ultimo aggiornamento è stato effettuato prima del 24 maggio 2023, dovrà essere ripetuto entro il 24 maggio 2026; se svolto dal 24 maggio 2023 in poi, la prossima scadenza sarà due anni dalla data riportata sull’attestato.

Quali sono i nuovi termini per l’aggiornamento dei preposti secondo l’Accordo del 17 aprile 2025?

Secondo l’Accordo del 17 aprile 2025, l’aggiornamento per i preposti ha cadenza biennale. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Esempio: se è stato effettuato prima del 24 maggio 2023 l’aggiornamento deve essere ripetuto entro il 24 maggio 2026; se è stato svolto dopo quella data, la scadenza è fissata a due anni dall’attestato.

Moduli aggiuntivi cantieri

Chi è tenuto a frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri” nei corsi per Datori di Lavoro e Dirigenti?

Il modulo “cantieri” è obbligatorio per Datori di Lavoro e Dirigenti che operano in settori ATECO legati all’edilizia o all’ingegneria civile, come definiti nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008. È richiesto non solo in base al codice ATECO, ma anche quando l’attività aziendale si svolge in maniera abituale, e non occasionale, in contesti classificabili come cantieri temporanei o mobili.

Un dirigente che ha già frequentato il corso secondo l’Accordo del 21 dicembre 2011 e lavora in un’azienda attiva in modo continuativo in ambito edile o di ingegneria civile, deve frequentare anche il modulo “cantieri”?

Sì. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui all’articolo 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008, il corso per dirigenti sia valido solo se integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “Cantieri”. Inoltre, nelle tabelle dei crediti formativi dell’Accordo, la figura del dirigente dell’impresa affidataria nei cantieri (art. 97 D.Lgs. 81/2008) è distinta dal dirigente ordinario e richiede espressamente la frequenza del modulo aggiuntivo “Cantieri”. Ne consegue che, anche nel caso di percorsi formativi avviati secondo la normativa previgente, per adempiere pienamente agli obblighi previsti dall’articolo 97 è necessario integrare la formazione con il modulo specifico “Cantieri”. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento quinquennale, secondo quanto previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.

È ammesso formare un’unica aula per dirigenti e datori di lavoro in occasione del modulo “cantieri” da 6 ore?

Sì, è possibile organizzare un’unica aula formativa, a condizione che siano garantiti la coerenza dei contenuti con i destinatari e il rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. È tuttavia necessario mantenere distinta la gestione formale dei percorsi formativi, prevedendo registri delle presenze separati e il rilascio di attestati differenziati in funzione della figura professionale dei partecipanti. Resta inoltre necessario che il progetto formativo e la documentazione del corso evidenzino chiaramente i diversi destinatari e i relativi obblighi formativi.

Per quali soggetti è obbligatorio il modulo aggiuntivo “cantieri” previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025?

È obbligatorio esclusivamente per il datore di lavoro e i dirigenti dell’impresa affidataria, come previsto dall’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e richiamato dall’Accordo.

È previsto un periodo transitorio per l’obbligo del modulo aggiuntivo “cantieri”?

Sì. Durante il periodo transitorio resta comunque l’obbligo di garantire una formazione adeguata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008, anche se non ancora conforme ai contenuti dell’Accordo. Trascorsi 24 mesi, la formazione dovrà essere pienamente conforme a quanto previsto dall’Accordo.

Attrezzature di lavoro

Per attrezzature di nuova introduzione, è possibile continuare a svolgere i corsi secondo modalità precedenti, sfruttando il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo?

No, non è possibile. Le attrezzature di nuova introduzione, non essendo disciplinate dai precedenti Accordi, non possono beneficiare del regime transitorio previsto per i percorsi già esistenti. La formazione per tali attrezzature deve essere erogata secondo quanto previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento, entro il quale i soggetti formatori devono organizzarsi per garantire la piena conformità alle nuove disposizioni.

Come ci si deve comportare per i corsi relativi a nuove attrezzature erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo del 17 aprile 2025?

Se la formazione è stata erogata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, per attrezzature non precedentemente normate (carroponte, CMM - caricatori per la movimentazione di materiali, CRF - macchine raccogli frutta) è possibile riconoscerla come valida solo se risulta conforme ai contenuti previsti dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. In caso contrario, sarà necessario ripetere la formazione e concluderla entro 12 mesi, secondo i nuovi requisiti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

Quali attrezzature introdotte dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025 prevedono un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento della formazione?

Il nuovo Accordo ha introdotto alcune attrezzature che prima non erano disciplinate dai precedenti accordi sulla formazione. Per queste, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi entro il quale i lavoratori devono essere formati secondo i nuovi criteri. Tra queste attrezzature rientrano, ad esempio(carroponte, CMM (caricatori per la movimentazione di materiali), CRF (macchine raccogli frutta), Durante questo periodo, le aziende devono organizzarsi per garantire la formazione obbligatoria entro i termini, nel rispetto dei contenuti, delle durate e delle modalità previsti dal nuovo Accordo.

Per le attrezzature già riconducibili a categorie formative esistenti, è previsto un periodo transitorio prima che scatti l’obbligo di formazione?

No, per queste attrezzature non si applica alcun periodo transitorio. Anche se non erano nominate esplicitamente nei precedenti accordi, erano comunque assimilabili a categorie già normate. È il caso, ad esempio, dei mini escavatori, delle mini pale o dei transpallet elettrici con uomo a bordo, che rientrano rispettivamente nelle famiglie delle macchine movimento terra e dei carrelli semoventi. Per queste attrezzature, la formazione secondo i criteri aggiornati del nuovo Accordo è immediatamente obbligatoria a partire dalla sua entrata in vigore.

Nei corsi per attrezzature di lavoro previsti dal nuovo Accordo, quante domande devono contenere le verifiche intermedie a risposta multipla?

Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 prevede che nei corsi per attrezzature di lavoro devono essere svolte verifiche intermedie in forma di questionario a risposta multipla, ma non indica un numero minimo o massimo di domande da includere. La progettazione di tali verifiche è rimessa alla responsabilità del soggetto formatore, che dovrà comunque garantire la coerenza del questionario con i contenuti trattati e gli obiettivi didattici del modulo. L’importante è che la verifica dell’apprendimento sia effettiva, tracciabile e documentata.

Qual è il numero massimo di partecipanti ammessi ai corsi di formazione per l’uso delle attrezzature di lavoro?

Secondo quanto stabilito dall’Accordo del 17 aprile 2025, i corsi per attrezzature devono rispettare dei limiti numerici ben precisi: massimo 30 partecipanti per la parte teorica e non più di 6 partecipanti per ogni sessione pratica. Questi vincoli servono a garantire l’efficacia didattica e la sicurezza durante l’addestramento operativo.

Il rapporto di un docente ogni sei partecipanti durante le esercitazioni pratiche è valido per tutti i corsi di formazione?

No, il rapporto massimo di 1 a 6 si applica solo nei corsi in cui è espressamente previsto dalla normativa di riferimento. È obbligatorio per i corsi sulle attrezzature di lavoro e sugli spazi confinati disciplinati dall’Accordo del 17 aprile 2025, ma anche per altri percorsi come quelli sulla segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal DM 22 gennaio 2019. Non si applica, invece, ai corsi antincendio e di primo soccorso, che seguono disposizioni diverse (DM 2 settembre 2021 e DM 388/2003).

È possibile svolgere più sessioni pratiche contemporaneamente nei corsi disciplinati dal nuovo Accordo?

Sì, è possibile organizzare più sessioni pratiche in parallelo, ma solo se per ciascun gruppo è rispettato il rapporto massimo di 1 docente ogni 6 partecipanti, con un’attrezzatura disponibile per ciascun gruppo. Inoltre, è fondamentale che l’area destinata all’addestramento pratico sia sufficientemente ampia, organizzata e sicura per accogliere più gruppi contemporaneamente, senza compromettere la qualità didattica o la sicurezza. Queste condizioni valgono in particolare per i corsi sulle attrezzature di lavoro e per tutti i percorsi disciplinati dal nuovo Accordo.

È possibile riconoscere parzialmente i corsi per CRF, CMM e carroponte erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo del 17 aprile 2025, integrando solo i contenuti mancanti?

No. I corsi per operatori addetti alla conduzione delle attrezzature indicate ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo SR del 17 aprile 2025, se già erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere riconosciuti solo se i contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo SR 59/2025. Il riconoscimento non è parziale: se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, il corso deve essere ripetuto integralmente.

Da quale data decorre il termine per l’aggiornamento dei corsi relativi alle attrezzature dei punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 già erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo?

Il termine decorre dalla data di conclusione del corso indicata sull’attestato, ma solo se il corso è pienamente conforme al nuovo Accordo. In caso contrario, il corso non è riconosciuto e deve essere rifatto integralmente.

Quali requisiti devono avere i docenti dei corsi per attrezzature, sia per la parte teorica che pratica?

Per la parte teorica, i docenti devono possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013 e una specifica competenza tecnica sull’attrezzatura. Per la parte pratica, devono possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013 e avere almeno 3 anni di esperienza documentata nell’utilizzo delle attrezzature.

Nei corsi di aggiornamento attrezzature, la verifica finale pratica e colloquio richiede il rispetto del rapporto 1:6 docente/discenti?

No. Il rapporto 1:6 si applica alle esercitazioni pratiche durante il corso. La verifica finale è individuale (prova pratica e colloquio) e non richiede tale rapporto.

I corsi di aggiornamento per le attrezzature possono essere svolti in aula o anche in videoconferenza?

Devono essere svolti esclusivamente in presenza. Non è consentita la videoconferenza né l’e-learning.

Con carrello telescopico equipaggiato con pala, quale formazione è richiesta?

Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo siano abbinati accessori tali che l’attrezzatura risultante rientri in una delle definizioni comprese nell’Allegato II dell’Accordo 59/2025, è necessaria l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.

Per escavatori sotto i 6000 kg formati con corsi non conformi al vecchio Accordo 2012, è riconoscibile la formazione pregressa?

No. I percorsi formativi già erogati ma non conformi all’Accordo SR del 22 febbraio 2012 non sono validi ai fini del riconoscimento della formazione pregressa. L’abilitazione deve essere conseguita secondo le regole del nuovo Accordo SR 59/2025, entro i termini del periodo transitorio.

Le gru a bandiera rientrano tra le attrezzature con obbligo di abilitazione previsto dal nuovo Accordo?

No. L’Accordo individua in modo specifico le attrezzature soggette ad abilitazione (gru a ponte e gru a cavalletto). Le gru a bandiera non rientrano tra queste e quindi non è richiesta la formazione abilitante prevista dall’Accordo.

Verifica efficacia formativa

Per quali corsi è obbligatoria la verifica dell’efficacia della formazione?

La verifica dell’efficacia è prevista per tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non solo per i lavoratori. L’Accordo del 17 aprile 2025 sottolinea che l’efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale, va sempre accertata attraverso modalità coerenti con gli obiettivi formativi del corso indicato. Il tutto va indicato nel documento progettuale.

Cosa si intende per verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa:? Chi ne è responsabile?

Secondo l’art. 7 del nuovo Accordo, la verifica dell’efficacia della formazione è l’attività con cui si accerta, nel tempo e durante la prestazione lavorativa, se la formazione abbia realmente inciso sui comportamenti e sulla consapevolezza del lavoratore. L’obiettivo non è solo verificare l’apprendimento immediato, ma valutare se le conoscenze acquisite si traducono in atteggiamenti sicuri, uso corretto di attrezzature e DPI, maggiore attenzione alla prevenzione e minore propensione ad assumere comportamenti a rischio.
Tale verifica è responsabilità del datore di lavoro, che può avvalersi del supporto del RSPP, del medico competente, dei docenti e dell’RLS. Può essere svolta attraverso osservazioni dirette, colloqui, check-list comportamentali, questionari e anche tramite l’analisi di infortuni o situazioni pericolose.
Il legislatore e la giurisprudenza evidenziano che la formazione non può esaurirsi in un adempimento formale, ma deve far parte di un processo continuo, strutturato e verificabile nel tempo.

Come si valuta l’efficacia della formazione se l’azienda non è tenuta a svolgere la riunione periodica?

L’obbligo legato alla riunione periodica si applica solo dove previsto. Negli altri casi, la verifica dell’efficacia va comunque effettuata utilizzando strumenti e criteri definiti in fase di progettazione, secondo quanto previsto dall’Accordo.

Attestati, questionari di apprendimento e di gradimento

La valutazione del gradimento da parte dei partecipanti è un’opzione o un obbligo nei corsi di formazione in materia di sicurezza?

Secondo il nuovo Accordo del 17 aprile 2025, la valutazione del gradimento non è più un dettaglio accessorio, ma un elemento strutturale e obbligatorio di ogni percorso formativo in materia di salute e sicurezza. Deve rilevare la percezione dei partecipanti rispetto alla qualità della didattica, all’organizzazione complessiva e all’utilità del corso rispetto alle loro aspettative. Non si tratta solo di raccogliere opinioni, ma di attivare un meccanismo continuo di miglioramento, capace di restituire valore alla formazione attraverso l’ascolto diretto dei discenti. In questo modo, la soddisfazione dell’utente finale diventa uno strumento concreto per garantire l’efficacia e la coerenza dell’intero processo formativo.

Il lavoratore ha diritto a ricevere l’attestato al termine di un corso di formazione in materia di sicurezza?

Sì, secondo quanto stabilito dal punto 6.5 della Parte I del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il soggetto formatore è tenuto a rilasciare un attestato individuale al partecipante che abbia completato positivamente il percorso formativo, comprensivo della verifica dell’apprendimento. L’attestato è un documento personale che certifica le competenze acquisite ed è un diritto del lavoratore riceverlo. Inoltre, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore può chiederne copia al datore di lavoro, esercitando il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del GDPR, poiché l’attestato è parte integrante dei suoi dati personali.

Negli attestati per la formazione specifica dei lavoratori è ancora necessario indicare il codice ATECO, il settore e la mansione?

Anche se il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 non richiede espressamente di riportare il codice ATECO sugli attestati come avveniva in passato, fa riferimento in più punti alla necessità che la formazione sia coerente con i settori professionali di riferimento, i contesti lavorativi e le mansioni effettivamente svolte dai partecipanti. Questo implica che, per garantire tracciabilità e aderenza ai contenuti formativi, sia opportuno continuare a riportare in attestato il settore di appartenenza, la mansione e il contesto operativo, elementi da cui spesso dipende anche il livello di rischio e quindi il contenuto della formazione specifica. L’omissione di tali informazioni può incidere sulla validità sostanziale del percorso e, in caso di accertamenti, comportare conseguenze sanzionatorie.

È possibile inserire, oltre alla firma del legale rappresentante, anche quella del responsabile del progetto formativo e del docente sull’attestato?

Sì. L’Accordo Stato-Regioni 59/2025 prevede requisiti minimi obbligatori per gli attestati, tra cui la firma del legale rappresentante o di un suo incaricato. È comunque consentito al soggetto formatore inserire elementi aggiuntivi, come le firme del responsabile del progetto formativo e del docente.

È obbligatorio indicare il codice ATECO negli attestati? È possibile inserire altri contenuti?

No, il codice ATECO non è tra i requisiti obbligatori previsti dall’Accordo Stato-Regioni 59/2025. È comunque possibile inserire ulteriori elementi nell’attestato, oltre a quelli minimi richiesti.

Le 30 domande previste per la verifica finale possono essere distribuite durante il corso?

Sì, secondo quanto previsto dall’Accordo del 17 aprile 2025, la verifica dell’apprendimento può essere strutturata anche in forma modulare e somministrata in itinere, cioè al termine dei singoli moduli. Le 30 domande non devono necessariamente essere concentrate in un unico test finale, ma possono essere suddivise durante l’intero percorso, purché ne venga comunque garantita la completezza e la coerenza con gli obiettivi formativi. Il test si considera superato con almeno il 70% di risposte corrette, indipendentemente dalla modalità con cui viene erogato.

Le 30 domande del test lavoratori sono da intendersi per ogni modulo o complessivamente?

Le modalità di verifica degli apprendimenti sono indicate al punto 6 della Parte IV dell’Accordo SR 59/2025. Il numero minimo di 30 domande è da riferirsi al corso di formazione, così come individuato nel progetto formativo.

Come AIFES supporta le sedi nella gestione attestati, questionari di apprendimento e di gradimento?

AIFES non si limita a dare indicazioni: accompagna passo dopo passo le proprie sedi anche nella parte più operativa della formazione. Attraverso una piattaforma semplice e ben organizzata, le sedi possono gestire in modo rapido e sicuro tutto ciò che serve: gli attestati vengono generati automaticamente, i questionari di apprendimento e di gradimento sono già pronti e facilmente somministrabili, e ogni passaggio è tracciato come richiesto dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025.
È un supporto concreto, pensato per alleggerire il lavoro delle sedi e garantire percorsi formativi ben documentati, ordinati e sempre conformi. Così, chi eroga formazione può davvero concentrarsi sulla qualità, sapendo di avere tutto sotto controllo.

Aggiornamenti per mezzo di corsi o seminari

Chi può utilizzare la partecipazione a convegni o seminari come modalità valida per l’aggiornamento obbligatorio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza?

Secondo quanto stabilito dal punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la partecipazione a convegni, seminari o workshop è riconosciuta come modalità valida di aggiornamento esclusivamente per alcune figure: i Datori di Lavoro, anche in veste di RSPP, i Dirigenti, gli ASPP, gli RSPP e i Coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE).
Sono invece espressamente esclusi i lavoratori per quanto riguarda la formazione specifica, i preposti, gli operatori che svolgono attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento, nonché gli addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
Inoltre, con il nuovo Accordo è stato eliminato il limite del 50% del monte ore di aggiornamento fruibile tramite convegni e seminari, lasciando maggiore flessibilità a condizione che i contenuti siano coerenti con le tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.

Periodo transitorio

Quali corsi di formazione sono esclusi dal periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025?

Sono esclusi dal periodo transitorio tutti i corsi relativi ad attrezzature che non erano comprese nei precedenti Accordi del 2012. Tra queste rientrano: carroponte, CMM (caricatori per la movimentazione di materiali), CRF (macchine raccogli frutta),. Per queste attrezzature, la formazione deve essere attivata entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, secondo i nuovi standard previsti, senza possibilità di applicare proroghe o modalità pregresse.
Anche la formazione dei preposti è tassativamente esclusa dal transitorio: deve essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona e aggiornarsi ogni due anni. Se l’ultimo aggiornamento è stato effettuato prima del 24 maggio 2023, dovrà essere ripetuto entro il 24 maggio 2026; se svolto dal 24 maggio 2023 in poi, la prossima scadenza sarà due anni dalla data riportata sull’attestato.

I 12 mesi di disposizioni transitorie valgono anche per le verifiche dell'efficacia della formazione?

No, la verifica dell’efficacia della formazione, prevista all’art. 7 del nuovo Accordo del 17 aprile 2025, è un obbligo immediatamente applicabile. Trattandosi di una valutazione da svolgere successivamente al corso, durante la prestazione lavorativa, non rientra tra le modalità erogative oggetto di transizione. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a effettuarla fin da subito.

Entro quando deve essere completata la formazione per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti confinati?

Il corso deve essere concluso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025, fermo restando quanto previsto dal DPR 177/2011.

I corsi per ambienti confinati svolti prima del nuovo Accordo possono essere riconosciuti? In quali casi?

Sì, ma il riconoscimento non è automatico. I corsi sono validi solo se i contenuti risultano pienamente conformi a quanto previsto dal nuovo Accordo, in particolare alla Parte II, punto 7. La verifica della conformità è a carico del datore di lavoro o del lavoratore autonomo. In assenza di tale corrispondenza, la formazione non è riconosciuta e deve essere ripetuta secondo le nuove disposizioni.

Se un corso per ambienti confinati è solo parzialmente conforme, può essere integrato per essere riconosciuto?

No. Il riconoscimento è possibile solo se il corso è completamente conforme ai contenuti previsti dal nuovo Accordo. In caso contrario, non sono ammesse integrazioni e il corso deve essere rifatto integralmente.

Formazione pregressa

In tema di riconoscimento della formazione pregressa, cosa si intende per corsi con “contenuto conforme”?

Per “contenuto conforme” si intende che la formazione pregressa può essere riconosciuta solo se rispetta i requisiti previsti dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025. Ciò implica un allineamento effettivo in termini di contenuti minimi e finalità formative. In assenza di questi requisiti, la formazione dovrà essere ripetuta.

Videoconferenza

È possibile organizzare un’unica aula con discenti in presenza e in videoconferenza?

No, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non contempla espressamente la possibilità di svolgere corsi con discenti contemporaneamente in presenza fisica e in videoconferenza nell’ambito della stessa edizione. La modalità mista prevista dall’Accordo si basa sull’alternanza tra momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) e momenti di formazione in presenza fisica, e non sulla loro contemporaneità. In assenza di indicazioni specifiche, l’erogazione simultanea in modalità mista non alternata può comportare criticità in termini di tracciabilità, gestione della partecipazione e validità del percorso formativo.

In modalità videoconferenza sincrona, è obbligatorio avere le webcam accese?

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non prevede espressamente l’obbligo di attivazione della webcam. Tuttavia, al fine di garantire l’identificazione del partecipante, la tracciabilità delle presenze e la partecipazione attiva, l’utilizzo della webcam rappresenta una modalità operativa idonea e generalmente necessaria per assicurare la validità della formazione in videoconferenza sincrona. Nell’ambito del sistema organizzativo adottato, è pertanto richiesto ai partecipanti di mantenere la webcam attiva durante lo svolgimento del corso, salvo specifiche e motivate eccezioni. Il docente o il tutor verificano l’identità dei partecipanti, gli accessi alla piattaforma e la corretta partecipazione alle attività formative, assicurando il funzionamento degli strumenti audio e video e delle funzionalità necessarie allo svolgimento del corso.

È possibile fruire di un corso in videoconferenza sincrona tramite smartphone?

La postazione dell’utente deve garantire una connessione Internet stabile ed efficiente, tale da assicurare la continuità della partecipazione, la fruibilità dei contenuti e la corretta interazione durante il corso. Il soggetto formatore, in fase di informazione preliminare, deve raccomandare al discente di verificare la stabilità e la qualità della propria connessione e l’idoneità della postazione prima dell’iscrizione e della partecipazione al corso. I dispositivi generalmente più idonei sono personal computer o tablet. L’utilizzo dello smartphone è sconsigliato, in quanto potrebbe non garantire condizioni ergonomiche adeguate e una sufficiente stabilità e continuità della connessione, con possibili ripercussioni sulla validità della partecipazione.

Nei corsi in videoconferenza sincrona, posso far partecipare più lavoratori collegati da una stessa sala con un solo dispositivo?

No, la partecipazione ai corsi in videoconferenza sincrona deve avvenire in modo individuale, attraverso dispositivi personali che consentano l’identificazione del partecipante, la tracciabilità delle presenze e la partecipazione attiva alle attività formative, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La condivisione dello stesso dispositivo tra più discenti non consente di garantire tali requisiti e può compromettere la validità della formazione. La videoconferenza sincrona è infatti definita come una modalità che prevede l’interazione tra docenti e discenti collegati da postazioni remote individuali tramite piattaforma multimediale. Ogni discente deve quindi essere collegato all’evento formativo tramite un dispositivo ad uso esclusivo per l’intera durata del corso.

Sarà possibile erogare la formazione specifica per lavoratori a rischio alto in modalità e-learning?

Si, in casi molto specifici e regolati nell’ambito di progetti sperimentali formalmente autorizzati dalle regioni o province autonome La Regione Lombardia, ad esempio, ha emanato il Decreto 10087/2013 che consente la formazione specifica per il settore sanitario in modalità e-learning.